Termini

Le condizioni generali complete per l’uso di Perstat, riservate esclusivamente a imprenditori, clienti di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico.

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Avviso editoriale di revisione, 26 agosto 2026 (non modifica il contratto). Le sezioni 13 e 14 sono oggetto di revisione legale e tecnica congiunta. Le finestre di storico dei piani, l’implementazione attuale e i 13 mesi indicati sotto non formano ancora un calendario di conservazione comune per oggetto. L’affermazione sulle sonde è verificata solo per i dati degli account cliente, non come classificazione completa dei dati di target e diagnostica configurati. Richiedi condizioni riviste prima dell’ordine o del deploy; questo avviso non decide la regola legale o tecnica finale.

1. Ambito di applicazione, controparte contrattuale e destinatari

(1) Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito le “Condizioni”) regolano l’uso del servizio Perstat (di seguito “Perstat”) da parte del cliente. Il fornitore e controparte contrattuale è la Datargo GmbH (di seguito “Datargo”). Perstat è un prodotto della Datargo GmbH.

(2) La registrazione, la gestione e il pagamento avvengono tramite la piattaforma Datargo. La registrazione e l’uso di Perstat hanno luogo su app.perstat.io.

(3) Le presenti Condizioni si rivolgono esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), a persone giuridiche di diritto pubblico e a patrimoni speciali di diritto pubblico. Con i consumatori ai sensi del § 13 BGB non viene concluso alcun contratto relativo a Perstat. Con la registrazione il cliente conferma di concludere il contratto nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma oppure come ente di diritto pubblico.

(4) Le presenti Condizioni si applicano in via esclusiva. Condizioni generali del cliente divergenti, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, salvo che Datargo ne abbia espressamente approvato l’applicazione in forma testuale (Textform ai sensi del § 126b BGB). Questo requisito di approvazione vale anche quando Datargo, pur conoscendo condizioni contrastanti del cliente, esegue la prestazione senza riserve.

2. Conclusione del contratto e registrazione

(1) La presentazione di Perstat e dei suoi piani sui siti di Datargo non costituisce un’offerta vincolante, bensì un invito al cliente a presentare un’offerta.

(2) Il cliente presenta la propria offerta completando la procedura di registrazione e ordine tramite la piattaforma Datargo. Il contratto si conclude quando Datargo conferma la registrazione, attiva il piano scelto o inizia a eseguire la prestazione.

(3) Il cliente è tenuto a fornire, al momento della registrazione, informazioni veritiere e complete e a mantenerle aggiornate. Le credenziali di accesso memorizzate per il cliente vanno trattate in modo riservato e protette dall’accesso di terzi. Il cliente è responsabile di tutte le azioni compiute con le proprie credenziali.

(4) Il cliente garantisce che le persone che agiscono per suo conto siano autorizzate a rendere le rispettive dichiarazioni.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni si applicano le seguenti definizioni:

TermineSignificato
PiattaformaL’ambiente software-as-a-service gestito da Datargo attraverso cui viene fornito Perstat.
CheckUna singola misurazione o interrogazione, ripetuta in modo automatizzato, per osservare un target indicato dal cliente.
Target del checkIl sistema, l’endpoint, l’indirizzo o la risorsa che il cliente designa per il monitoraggio.
Intervallo di checkL’intervallo di tempo con cui un check viene eseguito ripetutamente.
Regione di checkUn punto di esecuzione separato sul piano geografico o della topologia di rete, da cui viene eseguito un check.
QuorumIl numero minimo di risultati di check concordanti provenienti da più regioni di check a partire dal quale un evento si considera confermato.
EventoUno scostamento, rilevato da Perstat, dallo stato atteso di un target, come irraggiungibilità, timeout, scostamento di contenuto o di stato.
AlertLa notifica derivata da un evento e inviata ai destinatari configurati dal cliente.
Canale di terziUn canale di trasmissione degli alert non gestito da Datargo, in particolare reti mobili (SMS, chiamata vocale), servizi di notifiche push o email.
Sistemi monitoratiI sistemi, le applicazioni e le infrastrutture del cliente che il cliente monitora con Perstat.

4. Descrizione delle prestazioni

(1) Perstat è un servizio per l’osservazione automatizzata di target indicati dal cliente. Datargo esegue i check configurati dal cliente negli intervalli concordati, ne valuta i risultati e mette a disposizione del cliente informazioni di stato, una cronologia degli incident e report.

(2) Perstat supporta in particolare i seguenti tipi di check. Le funzioni effettivamente dovute risultano dal piano scelto e dalla descrizione delle prestazioni:

Tipo di checkOggetto
Check di raggiungibilità e connettivitàOsservazione della raggiungibilità di un target in rete e della sua risposta entro il tempo atteso.
Check applicativo e di contenutoOsservazione di contenuti delle risposte, indicazioni di stato o valori attesi di un’applicazione.
Check di certificati e validitàOsservazione della validità e della scadenza dei certificati di sicurezza presenti sul target.
Check di tempi di risposta e prestazioniOsservazione dei tempi di risposta e di elaborazione di un target.
Segnale di stato definito dal clienteValutazione di segnali di stato forniti o inviati dal cliente, come heartbeat periodici di attività pianificate.

(3) Gli intervalli di check sono configurabili dal cliente entro i parametri del piano. Datargo si adopera per rispettare gli intervalli configurati, ma non è dovuta un’esecuzione al secondo esatto. Per ragioni operative, in particolare di distribuzione del carico, il momento effettivo di esecuzione può discostarsi leggermente da quello configurato.

(4) Datargo può confermare gli eventi su più regioni di check prima di far scattare un alert (conferma multi-regione, vedi punto 8). La valutazione segue le procedure descritte nel rispettivo piano e le soglie scelte dal cliente.

(5) Datargo sviluppa Perstat in modo continuativo. Datargo ha il diritto di adattare, sostituire o sviluppare ulteriormente singole funzioni, tipi di check, procedure di valutazione e interfacce, purché l’ambito delle prestazioni contrattualmente dovute non ne risulti limitato in modo sostanziale e gli interessi legittimi del cliente restino tutelati. Datargo annuncerà con congruo anticipo, in forma testuale, le modifiche sostanziali svantaggiose per il cliente.

5. Strumento di supporto senza garanzia di risultato o di completezza

(1) Perstat è uno strumento automatizzato di supporto al cliente. È dovuta l’esecuzione diligente dei check concordati secondo lo stato della tecnica, non un determinato risultato di rilevamento, di notifica o di altro tipo.

(2) Datargo non garantisce che tutti gli incident, i guasti o gli eventi vengano rilevati, valutati o segnalati in modo completo, corretto o tempestivo. Eventi non rilevati (falsi negativi), notifiche ritardate nonché notifiche errate e falsi allarmi (falsi positivi) sono inerenti al sistema e non possono essere esclusi del tutto neppure con una gestione diligente. Dipendono, tra l’altro, dalla configurazione da parte del cliente, dalla natura dei sistemi monitorati, dalle soglie scelte e da circostanze fuori dal controllo di Datargo.

(3) Le pretese fondate su tali eventi sono escluse nella misura in cui Datargo ha osservato la diligenza dovuta. Resta impregiudicata la responsabilità ai sensi del punto 17, in particolare per dolo, colpa grave, violazione di obbligazioni contrattuali essenziali nonché per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute, da una garanzia assunta e ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).

6. Recapito degli alert tramite canali di terzi

(1) Gli alert e le notifiche vengono recapitati in parte tramite servizi di terzi, in particolare tramite fornitori di SMS e chiamate vocali (operatori di rete mobile e di telefonia), servizi di notifiche push ed email. Datargo non ha alcuna influenza sulla disponibilità, sulla velocità e sull’effettivo recapito di questi canali di terzi.

(2) Datargo non risponde di recapiti ritardati, mancati, duplicati o errati dovuti a circostanze nella sfera di terzi o del cliente, in particolare a problemi di rete, di dispositivo o di configurazione, al sovraccarico o al guasto di un canale di terzi, a filtri antispam o di blocco, alla modalità non disturbare, a restrizioni di roaming o di recapito di singoli operatori di rete oppure a dati di contatto errati, incompleti o non aggiornati.

(3) Il cliente è tenuto a

a) predisporre e mantenere più canali di notifica indipendenti tra loro, in modo che il guasto di un singolo canale non comporti il mancato arrivo della notifica;

b) configurare una catena di escalation con più destinatari e regole di sostituzione;

c) mantenere aggiornati i dati di contatto e i canali memorizzati e testarli con regolarità mediante alert di prova, comunque almeno a intervalli ragionevoli stabiliti dal cliente.

(4) Se il cliente omette le misure di cui al comma 3, ciò può essere valutato come concorso di colpa (Mitverschulden, § 254 BGB) nella determinazione di un’eventuale pretesa risarcitoria.

(5) I danni conseguenti a un’interruzione non rilevata, a un falso allarme o al mancato arrivo o al ritardo di un alert vengono risarciti esclusivamente ai sensi del punto 17.

7. Responsabilità propria del cliente per la gestione operativa e l’incident response

(1) L’uso di Perstat non sostituisce la responsabilità propria del cliente per la gestione dei suoi sistemi. Il cliente resta l’unico responsabile della gestione operativa, della sicurezza, del backup dei dati, della ridondanza, della pianificazione delle emergenze, della risposta agli incident (incident response) e del ripristino dei propri sistemi.

(2) Perstat non fornisce prestazioni di risposta, intervento o ripristino sui sistemi monitorati. La valutazione di un alert, l’avvio di contromisure e l’eliminazione dei guasti spettano esclusivamente al cliente, salvo che al riguardo sia stato concluso un accordo individuale separato.

(3) Se il cliente non reagisce a un alert, reagisce in ritardo o in modo inadeguato, oppure non mantiene proprie misure di protezione, risposta e ripristino, il danno che ne deriva o ne risulta aggravato non è imputabile a Datargo. Va tenuto conto del concorso di colpa del cliente.

8. Conferma multi-regione e quorum

(1) La conferma multi-regione degli eventi tramite un quorum di più regioni di check serve a ridurre i falsi allarmi. Non costituisce alcuna assicurazione di una determinata quota di rilevamento, di precisione o di disponibilità dei sistemi monitorati.

(2) Datargo ha il diritto di adattare numero, ubicazione e composizione delle regioni di check nonché le procedure della conferma multi-regione, nella misura in cui ciò sia necessario per ragioni operative, tecniche o giuridiche e gli interessi legittimi del cliente restino tutelati. Un numero minimo di regioni di check è dovuto solo se espressamente promesso nel piano o in un accordo individuale.

9. Uso consentito e obblighi di collaborazione

(1) Il cliente garantisce di essere autorizzato a monitorare i rispettivi target e che l’esecuzione dei check da parte di Datargo non leda diritti di terzi. Il cliente monitora esclusivamente sistemi propri o sistemi per il cui monitoraggio possiede le autorizzazioni necessarie.

(2) Il cliente non può usare Perstat per interrogare, sovraccaricare o disturbare sistemi altrui senza autorizzazione, in particolare non per attacchi di carico o di penetrazione contro terzi, per l’elusione di misure di accesso o di sicurezza o per altri scopi illeciti.

(3) Il cliente configura target, intervalli e soglie dei check entro i parametri del piano sotto la propria responsabilità e con il dovuto riguardo per i sistemi monitorati e per quelli coinvolti.

(4) Il cliente tiene indenne Datargo dalle pretese di terzi fondate su un uso di Perstat contrario al contratto o alla legge di cui il cliente deve rispondere, compresi i costi ragionevoli di difesa legale. Ciò non vale nella misura in cui il cliente non deve rispondere della violazione.

(5) Datargo ha il diritto di rallentare o sospendere temporaneamente i check che mettono manifestamente in pericolo la piattaforma, terzi o i sistemi monitorati o che violano il comma 1 o 2. Datargo ne informa il cliente senza indebito ritardo.

10. Prezzi e pagamento

(1) Si applicano i prezzi di volta in volta concordati per il piano scelto. L’ambito delle prestazioni e il corrispettivo dipendono dal piano scelto. Tutti i prezzi si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicabile per legge.

(2) Il corrispettivo è dovuto in via anticipata per il rispettivo periodo di fatturazione (prestazione anticipata), salvo diverso accordo. L’attivazione e la messa a disposizione possono essere subordinate al pagamento preventivo.

(3) Il pagamento viene elaborato tramite la piattaforma Datargo, se del caso con il coinvolgimento di fornitori di servizi di pagamento. Il cliente mantiene un mezzo di pagamento valido o una modalità di pagamento concordata.

(4) Se il cliente è in mora con un pagamento dovuto, Datargo ha il diritto di esigere gli interessi di mora di legge. Datargo ha inoltre il diritto, previo avviso e fissazione di un termine ragionevole, di bloccare l’accesso a Perstat finché gli importi in sospeso non siano stati saldati. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti di legge.

(5) Il cliente può compensare i crediti di Datargo solo con contropretese incontestate o accertate con decisione passata in giudicato. Al cliente spetta un diritto di ritenzione solo per contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.

(6) Datargo ha il diritto di adeguare i prezzi per i periodi di fatturazione futuri. Un adeguamento dei prezzi viene comunicato al cliente in forma testuale almeno sei settimane prima della sua entrata in vigore. Se l’adeguamento è svantaggioso per il cliente, il cliente ha il diritto di disdire il contratto con effetto dalla data di entrata in vigore dell’adeguamento. Se il cliente non disdice entro tale data, l’adeguamento si considera accettato; la comunicazione lo segnala espressamente.

11. Disponibilità della piattaforma

(1) Datargo fornisce Perstat con la diligenza adeguata secondo lo stato della tecnica e si adopera per un’elevata disponibilità della piattaforma.

(2) La disponibilità riguarda esclusivamente la disponibilità di Perstat stesso, non la disponibilità, la sicurezza o la funzionalità dei sistemi monitorati dal cliente. Datargo non è tenuta a garantire la disponibilità dei sistemi monitorati.

(3) È escluso dalla disponibilità della piattaforma, in particolare, il recapito degli alert tramite canali di terzi (punto 6). Sono esclusi anche i periodi di manutenzione annunciata, i disservizi dovuti a forza maggiore e i disservizi riconducibili a circostanze fuori dal controllo di Datargo, in particolare nella sfera del cliente o di terzi.

(4) Datargo esegue i lavori di manutenzione, per quanto possibile, nei periodi di minore richiesta e annuncia con congruo anticipo le manutenzioni pianificabili che compromettono in modo sostanziale l’uso. Datargo può eseguire manutenzioni urgenti per scongiurare rischi di sicurezza od operativi anche senza preavviso.

12. Durata e cessazione del contratto

(1) Il contratto decorre dalla stipulazione e ha la durata concordata nel piano scelto. Se non è concordata una durata fissa, il contratto è a tempo indeterminato.

(2) I contratti senza durata fissa possono essere disdetti ordinariamente da ciascuna delle parti con un preavviso di 30 giorni rispetto alla fine di un periodo di fatturazione. I contratti a durata fissa si prorogano di volta in volta del periodo di proroga concordato, se non vengono disdetti con il preavviso concordato o, in mancanza di accordo, con un preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della rispettiva durata.

(3) Resta impregiudicato il diritto di entrambe le parti al recesso straordinario per giusta causa. Per Datargo sussiste una giusta causa in particolare se il cliente resta in mora con un pagamento non trascurabile nonostante sollecito e fissazione di un termine, oppure se il cliente, nonostante diffida, viola in modo grave o ripetuto il punto 9.

(4) Ogni disdetta o recesso richiede almeno la forma testuale.

13. Dati dei sistemi monitorati, conservazione e restituzione alla fine del contratto

(1) Nell’ambito dei check Datargo tratta i dati necessari alla loro esecuzione, in particolare i dati di configurazione dei check, i dati di misurazione e di risultato, le cronologie di stato, i log di eventi e alert nonché i dati di risposta restituiti dal target, nella misura necessaria alla valutazione.

(2) Datargo conserva i dati di misurazione, evento e log per il periodo di conservazione descritto nel rispettivo piano e mette a disposizione del cliente, durante la durata del contratto, informazioni di stato, una cronologia degli incident e report. Il periodo di conservazione standard dei dati di misurazione ed evento è di 13 mesi; una conservazione estesa va concordata separatamente.

(3) Report e cronologie degli incident vengono redatti secondo le migliori conoscenze di Datargo sulla base dei dati di misurazione raccolti. Documentano i check eseguiti e gli eventi individuati, ma non costituiscono, oltre a quanto previsto al punto 5, alcuna assicurazione circa la completezza o la correttezza del rilevamento sottostante.

(4) Dopo la cessazione del contratto Datargo mette a disposizione del cliente, su sua richiesta, i dati di misurazione, evento e report che lo riguardano in un formato comune e leggibile da dispositivo automatico, per la restituzione o l’esportazione. Il periodo transitorio e di disponibilità per l’esportazione dei dati dopo la fine del contratto è di 30 giorni; il cliente è tenuto ad avviare l’esportazione in tempo utile prima della fine del contratto. Un periodo esteso può essere concordato separatamente.

(5) Decorso il termine di cui al comma 4, Datargo cancella i dati del cliente nella misura in cui nessun obbligo legale di conservazione vi si oppone. La cancellazione dei dati personali è regolata inoltre dal punto 14.

14. Protezione dei dati e trattamento per conto del titolare

(1) Datargo tratta i dati personali connessi alla gestione di Perstat secondo le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. I dettagli del trattamento risultano dall’ informativa sulla privacy.

(2) Nella misura in cui Datargo tratta per conto del cliente dati personali di cui il cliente è titolare ai sensi dell’art. 4, punto 7, GDPR, il cliente è titolare e Datargo responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il trattamento avviene sulla base di un accordo sul trattamento dei dati (Auftragsverarbeitungsvertrag) da concludere separatamente, che regola i dettagli del trattamento, le misure tecniche e organizzative e il ricorso a ulteriori responsabili.

(3) Spetta al cliente assicurarsi di essere autorizzato alla trasmissione e al trattamento dei dati personali da lui immessi o raccolti tramite i check configurati. Il cliente garantisce che i check e i target da lui configurati non raccolgano dati personali senza necessità e orienta la propria configurazione al principio di minimizzazione dei dati.

15. Supporto per NIS 2 e DORA

(1) Perstat può supportare il cliente nel soddisfare i requisiti regolamentari e nel documentarne il rispetto, in particolare in relazione alla direttiva NIS 2 e alla sua attuazione nazionale nonché al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), ad esempio tramite il monitoraggio dello stato, i report e una cronologia degli incident.

(2) La responsabilità del rispetto di tali requisiti resta esclusivamente in capo al cliente e non è trasferibile a Datargo sul piano regolamentare. Datargo non assicura che l’uso di Perstat soddisfi di per sé i rispettivi requisiti regolamentari.

(3) Dalle presenti Condizioni e dall’uso di Perstat non deriva alcuna assicurazione di una determinata certificazione. Nella misura in cui per singoli clienti occorrano ulteriori evidenze, diritti di audit od obblighi regolamentari in capo a Datargo, questi vengono regolati in un accordo individuale separato.

16. Sicurezza e subappaltatori

(1) Datargo gestisce Perstat in data center dell’UE a Francoforte sul Meno e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate secondo lo stato della tecnica.

(2) Datargo ha il diritto di ricorrere, per l’erogazione di Perstat, a subappaltatori e fornitori terzi selezionati con cura, in particolare per la messa a disposizione delle regioni di check e per il recapito degli alert tramite canali di terzi. Datargo li vincola a un livello di protezione adeguato. Le regioni e i punti di check sono gestiti in parte presso fornitori terzi in tutto il mondo; in tali sedi vengono trattati esclusivamente dati grezzi non personali dei check e nessun dato personale dei clienti.

(3) Nella misura in cui, con il ricorso a subappaltatori, vengono trattati dati personali, si applica l’accordo sul trattamento dei dati di cui al punto 14.

17. Responsabilità

(1) Datargo risponde in modo illimitato per dolo e colpa grave, per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute, per danni fondati su una garanzia assunta nonché ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).

(2) In caso di violazione per colpa lieve di un’obbligazione contrattuale essenziale (obbligo cardinale), la responsabilità di Datargo è limitata al danno prevedibile e tipico per questo tipo di contratto. Sono obbligazioni contrattuali essenziali quelle il cui adempimento è indispensabile per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può fare regolarmente affidamento.

(3) Per il resto, la responsabilità di Datargo è esclusa. Ciò vale in particolare per la violazione per colpa lieve di obbligazioni contrattuali non essenziali.

(4) Le limitazioni di responsabilità che precedono valgono anche a favore dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli ausiliari di Datargo.

(5) Le disposizioni che precedono non comportano alcuna modifica dell’onere della prova a svantaggio del cliente.

18. Modifiche delle presenti Condizioni

(1) Datargo ha il diritto di modificare le presenti Condizioni con effetto per il futuro, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adeguamento a un mutato quadro normativo, alla giurisprudenza delle corti supreme, a mutate condizioni tecniche od operative oppure per colmare lacune nella disciplina, e il cliente non ne risulti irragionevolmente svantaggiato.

(2) Datargo comunica al cliente le Condizioni modificate in forma testuale almeno sei settimane prima della loro entrata in vigore. Se il cliente non si oppone in forma testuale entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione, le Condizioni modificate si considerano accettate. La comunicazione segnala espressamente il significato del silenzio e il diritto di opposizione.

(3) Se il cliente si oppone nei termini, il contratto prosegue alle condizioni precedenti. In tal caso Datargo ha il diritto di disdire ordinariamente il contratto alla prossima data utile.

19. Disposizioni finali

(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

(2) Il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso connesse è Francoforte sul Meno, purché il cliente sia un commerciante ai sensi del diritto tedesco (Kaufmann), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Datargo ha inoltre il diritto di agire presso il foro generale del cliente.

(3) Le modifiche e le integrazioni del presente contratto nonché le dichiarazioni per cui le presenti Condizioni prevedono la forma testuale richiedono almeno la forma testuale. Ciò vale anche per la rinuncia a questo requisito di forma testuale.

(4) Qualora una disposizione delle presenti Condizioni sia o divenga in tutto o in parte invalida o ineseguibile, la validità delle restanti disposizioni resta impregiudicata. Al posto della disposizione invalida o ineseguibile subentra la disciplina di legge.

Versione linguistica facente fede

Il presente documento è fornito in tedesco nonché in traduzione inglese e italiana. La versione italiana è unicamente una traduzione per facilitarne la comprensione. Fa fede soltanto la versione tedesca; in caso di controversia e in caso di divergenze di interpretazione o di traduzione, essa sola è vincolante.

Versione: luglio 2026.